Normativa europea sugli aiuti di Stato
La Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” definisce le condizioni in base alle quali le seguenti misure possono risultare compatibili con il mercato interno:
– aiuti per progetti di R&S;
– aiuti per studi di fattibilità relativi ai progetti di R&S;
– aiuti per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca;
– aiuti per attività di innovazione;
– aiuti ai poli di innovazione.
In particolare, per gli aiuti per progetti di R&S sono definite le seguenti intensità massime di aiuto concedibili.
Attività |
Piccola impresa |
Media impresa |
Grande impresa |
|
Ricerca fondamentale |
100% |
100% |
100% |
|
Ricerca industriale | In caso di collaborazione effettiva tra imprese o di ampia diffusione dei risultati |
80% |
75% |
65% |
Negli altri casi |
70% |
60% |
50% |
|
Sviluppo sperimentale | In caso di collaborazione effettiva tra imprese o di ampia diffusione dei risultati |
60% |
50% |
40% |
Negli altri casi |
45% |
35% |
25% |
Il requisito della collaborazione effettiva può essere soddisfatto con la collaborazione tra imprese (per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno 1 PMI) o con la collaborazione tra 1 impresa e 1 organismo di ricerca.
Per gli aiuti per attività di innovazione, sono concedibili aiuti per le PMI con l’intensità massima del 50%. Per le grandi imprese, sono ammissibili aiuti all’innovazione dei processi e dell’organizzazione, per un’intensità massima del 15%.