CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2021-2025
(ART. 1 COMMI 1051-1063 L. 178/2020)

SINTESI

Lo strumento, destinato a tutte le imprese, concede un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per beni strumentali, materiali e immateriali, a partire dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2025 (a determinate condizioni, fino al 30/06/2026). Il credito è calcolato nella misura del 6-50% della spesa sostenuta.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni:
– le IMPRESE;
– solo per i beni “non Industria 4.0”: gli esercenti arti e professioni.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti in BENI MATERIALI E IMMATERIALI nuovi, STRUMENTALI all’esercizio d’impresa:
– beni “INDUSTRIA 4.0”:
* beni materiali (compresi nell’allegato A alla legge 232/2016);
* beni immateriali (compresi nell’allegato B alla legge 232/2016);
– beni “NON INDUSTRIA 4.0”:
* beni materiali (non compresi nell’allegato A alla legge 232/2016);
* beni immateriali (non compresi nell’allegato B alla legge 232/2016).

Gli investimenti possono essere effettuati dal 16/11/2020 e fino:
– per i beni “Industria 4.0”:
* al 31/12/2025;
* oppure al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– per i beni “non Industria 4.0”:
* al 31/12/2022;
* oppure al 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.

Non sono ammissibili:
– mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
– beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Tra i beni immateriali “Industria 4.0”, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I LIMITI MASSIMI DI COSTI ammissibili sono indicati nella tabella seguente.

“Industria 4.0” Tipologia beni Milioni di euro
SI Materiali 20
Immateriali 1
NO Materiali 2
Immateriali 1

 
Per i beni materiali “Industria 4.0”: per investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto ministeriale, il limite massimo di costi ammissibili è fissato in 50 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI

Sono previsti CREDITI DI IMPOSTA nelle misure indicate dalle tabelle seguenti.

BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”
(compresi nell’allegato A alla legge 232/2016)
Quota di investimenti Anno 1 Anno 2 Anni
3-4-5
0-2,5 milioni di euro 50% 40% 20%
2,5-10 milioni di euro 30% 20% 10%
10-20 milioni di euro 10% 10% 5%

 

BENI IMMATERIALI “INDUSTRIA 4.0”
(compresi nell’allegato B alla legge 232/2016)
Anni
1-2-3
Anno 4 Anno 5
20%

(anno 2: 50%)

15% 10%

 

BENI “NON INDUSTRIA 4.0”
(non compresi negli allegati A e B alla legge 232/2016)
Tipologia Anno 1 Anno 2
Strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile 15% 6%
Altri 10%

 

Colonne:
– “Anno 1”: investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino: al 31/12/2021; oppure al 31/12/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 2”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino: al 31/12/2022; oppure al 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 3”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2023 e fino: al 31/12/2023; oppure al 30/06/2024, a condizione che entro il 31/12/2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 4”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2024 e fino: al 31/12/2024; oppure al 30/06/2025, a condizione che entro il 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 5”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2025 e fino: al 31/12/2025; oppure al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Il credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

ITER PROCEDURALE

L’iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1054-1058-ter, della legge 178/2020.
Per i beni “Industria 4.0”, le imprese sono tenute a produrre:
* per beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro: una PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche “Industria 4.0”, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
* per beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;

FRUIZIONE. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:
* per i beni “Industria 4.0”: dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni “non Industria 4.0”;
* per i beni “non Industria 4.0”: dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale in relazione agli acquisti di beni “non Industria 4.0” effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (per i beni immateriali, per i soli soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro).

Le imprese beneficiarie devono effettuare una COMUNICAZIONE al Ministero dello sviluppo economico, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Aggiornamento: 13/09/2022

Finanza e Gestione d'Impresa