CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2021-2025
(ART. 1 COMMI 1051-1063 L. 178/2020)

SINTESI

Lo strumento, destinato a tutte le imprese, concede un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per beni strumentali, materiali e immateriali, a partire dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2025 (a determinate condizioni, fino al 30/06/2026). Il credito è calcolato nella misura del 6-50% della spesa sostenuta.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni:
– le IMPRESE;
– solo per i beni “non Industria 4.0”: gli esercenti arti e professioni.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti in BENI MATERIALI E IMMATERIALI nuovi, STRUMENTALI all’esercizio d’impresa:
– beni “INDUSTRIA 4.0”:
* beni materiali (compresi nell’allegato A alla legge 232/2016);
* beni immateriali (compresi nell’allegato B alla legge 232/2016);
– beni “NON INDUSTRIA 4.0”:
* beni materiali (non compresi nell’allegato A alla legge 232/2016);
* beni immateriali (non compresi nell’allegato B alla legge 232/2016).

Gli investimenti possono essere effettuati dal 16/11/2020 e fino:
– per i beni “Industria 4.0”:
* al 31/12/2025;
* oppure al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– per i beni “non Industria 4.0”:
* al 31/12/2022;
* oppure al 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.

Non sono ammissibili:
– mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
– beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Tra i beni immateriali “Industria 4.0”, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I LIMITI MASSIMI DI COSTI ammissibili sono indicati nella tabella seguente.

“Industria 4.0” Tipologia beni Milioni di euro
SI Materiali 20
Immateriali 1
NO Materiali 2
Immateriali 1

Per investimenti in beni materiali “Industria 4.0” effettuati negli anni 2023-2024, inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto ministeriale, il limite massimo è fissato in 50 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI

Sono previsti CREDITI DI IMPOSTA nelle misure indicate dalle tabelle seguenti.

BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”
(compresi nell’allegato A alla legge 232/2016)
Quota di investimenti Anno 1 Anno 2 Anni
3-4-5
0-2,5 milioni di euro 50% 40% 20%
2,5-10 milioni di euro 30% 20% 10%
10-20 milioni di euro 10% 10% 5%

 

BENI IMMATERIALI “INDUSTRIA 4.0”
(compresi nell’allegato B alla legge 232/2016)
Anni
1-2-3
Anno 4 Anno 5
20%

(anno 2: 50%)

15%

 

BENI “NON INDUSTRIA 4.0”
(non compresi negli allegati A e B alla legge 232/2016)
Tipologia Anno 1 Anno 2
Strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile 15% 6%
Altri 10%

 

Colonne:
– “Anno 1”: investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino: al 31/12/2021; oppure al 31/12/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 2”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino: al 31/12/2022; oppure al 30/11/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 3”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2023 e fino: al 31/12/2023; oppure al 30/06/2024, a condizione che entro il 31/12/2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 4”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2024 e fino: al 31/12/2024; oppure al 30/06/2025, a condizione che entro il 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
– “Anno 5”: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2025 e fino: al 31/12/2025; oppure al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Il credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

ITER PROCEDURALE

L’iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1054-1058-ter, della legge 178/2020.
Per i beni “Industria 4.0”, le imprese sono tenute a produrre:
* per beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro: una PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche “Industria 4.0”, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
* per beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;

FRUIZIONE. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:
* per i beni “Industria 4.0”: dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni “non Industria 4.0”;
* per i beni “non Industria 4.0”: dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale in relazione agli acquisti di beni “non Industria 4.0” effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (per i beni immateriali, per i soli soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro).
Per investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati dall’anno 2023, la compensabilità dei crediti è subordinata alla COMUNICAZIONE degli investimenti, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale 24/04/2024.

Aggiornamento: 11/05/2025

Finanza e Gestione d'Impresa