IPERAMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI
(ART. 1 COMMI 427-436 L. 199/2025)

SINTESI

Lo strumento, destinato a tutte le imprese, permette la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del 50-180% del costo di acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali 5.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a partire dal 01/01/2026 e fino al 30/09/2028.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le IMPRESE.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti, anche mediante contratti di leasing, nei seguenti BENI nuovi, STRUMENTALI all’esercizio d’impresa:
– beni MATERIALI E IMMATERIALI COMPRESI, rispettivamente, NEGLI ALLEGATI IV E V alla legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
– beni MATERIALI FINALIZZATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b)-c), del decreto-legge 09/12/2023, n. 181.
Per tali beni, prescrizioni sulle spese ammissibili, sul dimensionamento degli impianti e sul costo massimo ammissibile sono contenute nell’art. 8 del D.M. 07/05/2026.

Gli investimenti possono essere effettuati dal 01/01/2026 e fino al 30/09/2028.

L’INVESTIMENTO MASSIMO ammissibile per ciascuna annualità è fissato in 20 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI

È prevista, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONEcon esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, nelle seguenti misure:
– per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 180%;
– per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: 100%;
– per investimenti oltre 10 milioni di euro: 50%.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Il credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

ITER PROCEDURALE

Per l’accesso al beneficio, l’impresa deve trasmette, in via telematica al GSE, apposite COMUNICAZIONI e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili:
– comunicazione preventiva;
– entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, comunicazione di conferma, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, il pagamento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto;
– al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15/11/2028, comunicazione di completamento, corredate da attestazioni di possesso della perizia tecnica e della certificazione contabile.
Le comunicazioni di conferma o di completamento non possono avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto, rispettivamente, della comunicazione preventiva o della comunicazione di conferma.
A seguito della trasmissione di ciascuna delle suddette comunicazioni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate, eventualmente dopo l’integrazione di dati e documentazione richieste, ovvero la non ammissibilità della comunicazione.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 del D.M. 07/05/2026 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposita PERIZIA TECNICA ASSEVERATA, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 39/2010.

Aggiornamento: 01/10/2026

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